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<< spontanea di Omero quella riflessa di Virgilio. Che dire degli << imitatori? Essi non possono non degenerare nel più ristuc<< chevole artificio. Il Botta toglie Livio a modello, ed è sonoro << creatore di rimbombanti frasche che ai retori inesauribile << diletto arrecano, ai collegiali la giovinetta fantasia sospingono, «<e la lingua a grandi parole sciolgono. Così direbbe lui, e sia « lodato il severo gusto che fè morire codeste gonfiezze. Ci vuole << una rara, una singolare potenza d'ingegno, di sentimeuto, di << fantasia, per trasportarsi in un mondo assai lontano dal pre. << sente, per fare che la propria fibra oscilli all'unisono con le << corde di un tempo che fu, e che la penna ricrei quel mondo << con forma spontaneamente artistica. » Parmi ingiuria l'affermare senza più che il Botta sia sonoro creatore di rimbombanti frasche; e la critica non bene adempie al suo ufficio quando, volendo essere troppo sottile ed esclusiva, diventa intemperante e partigiana. Al Botta nocque l'essere stato soverchiamente preso dalla fallace bellezza della forma artificiosa e stentata di molti nostri prosatori; ma fra questo grave difetto e l'affermazione assoluta del Marselli ci corre assai tratto.

(Continua)

PAOLO PAVESIO.

DI UN CODICE

DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO

DEGLI

ITALIANI

(Continuazione)

LX.

Il ministero per gli affari generali.

Nel nostro organismo amministrativo può altresì sorgere una novella istituzione, la quale ha molti punti di analogia colle riforme finora divisate, ma tutte le racchiude e le primeggia..

Si tratta di istituire un novello « ministero per gli affari generali, » cui sarebbe annessa la presidenza del Consiglio dei ministri a dir propriamente sarebbe il ministero della presidenza.

:

Esso rappresenterebbe, oltre il supremo indirizzo politico, la unità, la sintesi, l'armonia della pubblica amministrazione.

Le sue competenze od, a meglio dire, i suoi ingerimenti si comporrebbero:

1. Di tutto ciò che è inerente alla presidenza ed al consiglio dei ministri:

2. Di tutti i decreti e gli atti amministrativi che sono la espressione dell'alta politica del ministero, e che costituiscono il suo programma:

3. Di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi che sono comuni a tutti i ministeri e che dovrebbero essere uniformi.

I confini di questo lavoro non consentono una lunga analisi : ma ciò che andremo esponendo sovra « un ruolo generale degli impiegati dello Stato » che formerebbe un ingerimento di code. sto ministero, chiarirà e documenterà la nostra proposta.

Questo ruolo dovrebbe essere repartito in due degli impiegati civili e degli impiegati militari. Esso avrebbe qualche analogia, sebbene con fine e proposito ben diverso, al casellario giudiziale istituito con R. Decreto del 6 decembre 1866, e porrebbe il governo in grado di chiarire e conoscere tutti gli antecedenti buoni o rei dei suoi funzionarii, dei quali si porgerebbe una breve e vera biografia, tenendo altresì nota se abbiano reputazione e fama in qualche ramo speciale di sapere.

Questo sistema racchiude questi vantaggi.

Quando si tratta di affari misti che sono trattati dagli stessi agenti locali o rappresentanti di due ministeri o di due aziende: oppure quando l'azienda od il ministero non hanno rappresentanti proprii e si valgano di quelli di un altro dicastero: in tale caso il ministero dal quale direttamente dipende il personale è sempre disposto a difenderlo dalle censure ed a respingere le proposte di provvedimenti disciplinari fatte dall'altro ministero. Quindi sorge la necessità di un grande dicastero che non sia disposto a considerare il personale e l'opera di esso come cosa propria e da esso inseparabile (1).

Oltre a ciò col ruolo generale sarebbe possibile, anzi ne sarebbe necessaria conseguenza, una sola commissione esaminatrice per tutti gli impiegati civili: cosa questa già attuata nella Prussia e nella Inghilterra,

D'altra parte si eviterebbe lo sconcio gravissimo che un funzionario reietto da un ministero, sia accolto ed innalzato in un altro. Certo un errore è possibile: ma questo deve essere riparato dal ministero che l'ha commesso. Certo non eguali, non egualmente severi debbono essere i gradi di onorabilità, di disciplina e di prudenza da mantenersi nel diversi dicasteri. Ma, chi mal misurando le sue forze, entrò nei dicasteri degli affari este

(1) Se l'intero personale per l'alta disciplina dipendesse dal Ministero della presidenza, non si avrebbe lo scandolo gravissimo narrato dal sig. comm. Bonvicini nella sua relazione sul contenzioso finanziario per l'anno 1872. Atti del Parlamento. Camera dei Deputati. n. 1331 pag. 5289 col 22.

ri e della marina ne venne discacciato per manco di prudenza e di disciplina, a quale titolo potrà rientrare in un'altra azienda?

Adottando il ruolo unico, già in uso per i militari, e riproducendo in esso le disposizioni migliori sullo stato degl uffiziali, si otterrebbe poi la tanto vagheggiata unità, uniformità e giustizia nella distribuzione delle cariche e negli avanzamenti: ciò che non esclude punto la specialità ed il tecnicismo degli impiegati, giusta le esigenze d'ogni singolo ramo di pubblico servigio. (1)

Da questo ministero degli affari generali dovrebbe poi direttamente dipendere il Consiglio di Stato, coll'opera del quale potrebbe concorrere alla preparazione ed alla formazione del vagheggiato codice amministrativo.

LXI.

Il Codice del diritto amministrativo

Il compito speciale di questo ministero della presidenza e del Consiglio di Stato, a parer nostro, deve essere quello di concorrere lentamente ma efficacemente alla preparazione e compilazione di un « codice del diritto amministrativo degli italiani. »

È oramai inutile discorrere dei benefici di una savia codificazione. Essi si riassumono: nella chiarezza, nell'ordine, nella semplicità e nella brevità della legge: nel rendere sufficienti e popolari le leggi speciali che finora furono conosciute da pochi: nel rendere più giusta, più eguale e più uniforme la legge togliendo tutte quelle particolari e disparate disposizioni che possono essere rette dalle istesse norme di giustizia: nell'ottenerne di conseguenza più facilmente la severa e la pronta applicazione; nello stabilire l'autorità ed il prestigio della legislazione amministrativa e nel togliere le radici degli abusi e degli arbitrii che, sebbene nelle apparenze non appaia, danneggiano prima la cosa pubblica e poscia la privata; e nel concorrere, per questi diversi modi, a cemen

(1) Veggasi il lodatissimo Regio Decreto del 27 marzo 1867, sulle attribuzioni della presidenza del consiglio dei ministri, controfirmato dal barone Bettino Ricasoli. Avvertasi che il ministero della presidenza, comecchè fondato sovra un ordine razionale d'idee concorrerebbe a creare una vera economia, non solo di amministrazione ma altresì di finanza.

tare la unità nazionale e ad accrescere la reputazione e la digni

tà del paese.

Certo non havvi alcuno che non desideri la codificazione delle leggi amministrative: i vantaggi sono troppo evidenti: d'altronde gli uomini e le nazioni tentano battere, per quella eterna sete del meglio che le trascina a nuove sorgive, anche nel tema del diritto, le vie finora inesplorate o poco note: l'Italia poi è l'antica terra del diritto e pare che voglia, se non riprendere l'antico primato, chè non stà nell'indole del moderno incivilimento, adempiere almeno al proprio dovere come s'addice a chi siede non ultima fra le nazioni.

Dalle cose dette di leggieri si rivela quale sia il nostro sistema sulla codificazione amministrativa: ma giova specialmente dimostrare;

1. Quale sistema abbia proposto il Solon:

2. Quale sistema si possa abbracciare seguendo gli scrittori di cose amministrative:

3. Quale sistema sia a preferirsi e si debba seguire:
4. Quali obbiezioni si oppongano alla codificazione:
5. E quali siano i vantaggi del sistema proposti.

LXII.

Sistema di Solon.

Solon, il quale nel 1848 pubblicò a Parigi un Codice di diritto amministrativo con annotazioni, è il primo scrittore che abbia formulato un vero progetto di codice.

Egli subordinò tutte le sue idee a questo pensiero filosofico << che la scienza amministrativa altro non è che il riassunto delle condizioni inerenti a tutte le associazioni umane. » Egli di conseguenza, divide il codice in cinque parti.

Nella prima parte, che si compone di 558 articoli, tratta del principio dell'organizzazione e della attribuzione dei poteri.

Questa parte si suddivide in cinque libri.

Nel libro I tratta del principio di tutti i poteri dello Stato, ossia riproduce i 70 articoli della carta francese del 1830.

Nel libro II parla dell'indipendenza dei poteri consacrata dalla carta, dei mezzi di farli rispettare e dei conflitti.

Nel libro III del potere legislativo.

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