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6.

controverso che causa violenta non è

CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO soltanto causa traumatica, ma qualun

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La Corte Attesochè la ricorrente censura la denunciata sentenza sostenendo che la medesima abbia violato la legge 17 maggio 1898 sugli infortuni degli operai, in quanto questa deve essere interpretata a seconda della sua origine e del suo concetto; e così nel senso specialmente emergente dall'art. 7, secondo cui l'assicurazione copre i casi di morte o di lesioni personali provenienti da infortunio che avvenga per causa violenta in occasione di lavoro; onde segue che detta violenza; l' altra ragione che si adduce è che mancherebbe il nesso tra la causa violenta e la specie del lavoro. cui era addetto il Raiola, richiedendo la legge che vi sia rapporto di causa ed effetto tra l' infortunio e la specie del lavoro che si compie allorchè l' infortunio si avveri.

Ma nessuna delle due obiezioni regge. Non la prima, perchè oramai è in

(1) Nello stesso senso la sentenza impugnata Appello Milano, 9 febbraio 1904 (Rivista NS. I,II, 190).

que fatto che venga come improvvisamente ad attaccare l'individuo, e produca i perniciosi effetti in breve tempo e non a seguito di processo lento e progressivo. Sta nell' improvvisamento e celerità del male il carattere della violenza, ed è questa forma speciale d' infortunio che è assicurata dalla legge sugli infortuni del lavoro. Nella specie la peste da cui si pretende fosse attaccato il Raiola sarebbe precisamente di quella forma violenta, in quanto si chiede di provare ch' egli fosse la seconda, se non la prima vittima, e che il male avesse prodotto i suoi letali effetti in quattro o cinque giorni. Potrà poi essere questione di riuscita o meno della prova; ma ora in base ai fatti articolati non si può ammettere la parte interessata all' esperimento della relativa azione.

Non regge la seconda obiezione che manchi il nesso causale tra la natura dei lavori disimpegnati dal Raiola e il male da cui sarebbe stato colpito, per la ragione che la legge non richiede che il male derivi per rapporto assoluto dalla specie del lavoro che si compie, ma basta che si svolga in occasione del lavoro; tanto che non dice che l'infortunio avvenga in causa del lavoro, ma in occasione del lavoro; anzi nella compilazione della legge fu instituito su questa differenza di dizione: D'altronde nella specie sarebbe intima la connessione tra il male ed il genere del lavoro cui era addetto il Raiola, poichè il contagio sarebbe avvenuto dalle merci infette, al cui caricamento e scaricamento quegli era addetto.

Osserva che allo stato non si può dire nè raggiunta nè esclusa la prova che il Raiola morisse per peste contratta in occasione del lavoro; poichè da una parte non può fare stato il semplice atto notorio di testimoni non uditi nelle forme del codice di procedura, che quegli morisse di peste bubbonica, tanto più che non spiegano come contratta; e anche i certificati

ora esibiti dall' ufficio d'igiene del municipio di Napoli e del sindaco di San Giorgio non spiegano abbastanza la natura nel male.

7.

PRETURA DI IGLESIAS

22 novembre 1904

Pret. THERMES
Manconic. Sindacato per gli Infort. su! Lavoro

Gli estremi dell' infortunio risarcibile devono essere provati da coloro che domandano l'indennità.

Perchè l'operaio infortunato possa sperimentare in via giudiziaria l'azione contro l'Istituto assicuratore per ottenere la revisione del primo giudizio sulle conseguenze del sinistro, è necessario che prima chieda la revisione all' Istituto stesso in via amministrativa. (1)

Fatto. Manconi Giovanni Battista con atto 18 luglio 1904 chiamava nanti questa Pretura il Sindacato per gli infortuni sul lavoro con sede in Iglesias per tenerlo condannato al pa

Quindi mal si lamenta la Esposito che la sua istanza non venisse senz'altro accolta dal Tribunale. Però, poichè essa chiede di essere ammessa a completare la prova con testimoni su diversi articoli di fatto diretti a provare sia l'indole della malattia da cui fu colpito il Raiola, sia la causale della malattia medesima in rapporto all'azione istituita, non si può non ammettere la prova medesima, trattandosi di prova di fatti e su circostanze concludenti. È soltanto da escludere la prova sul capo terzo della prima comparsa, essendo relativa a circostanza di nessuna importanza per gli effetti della causa. Non si può senz'altro rigettare la domanda della Esposito in vista del certificato del dottor Scibelli che il Raiola morisse di para-gamento delle indennità spettantigli a lisi cardiaca, poichè detto certificato bisogna valutarlo a seguito e in relazione della prova che assume fare l'attrice, e la dichiarazione del detto Scibelli bisogna sia assunta nelle forme legali. Nè può bastare a fare escludere il fatto denunciato la circostanza che dal bollettino di quell' anno delle malattie infettive non figurano casi di peste, essendo risaputo che detti bollettini non fanno prova assoluta, contro cui non si possa fare dimostrazione contraria particolarmente trattandosi di casi singoli.

Osserva che male la Mutua infortuni intende schivare ogni responsabilità deducendo che non le fu denunciato l'infortunio entro otto giorni dall' avvenimento ai termini dell' art. 22 della polizza di assicurazione. Poichè cotesti termini. non sono di rigore da escludere in mancanza ogni responsabilità; e d'altronde non risulta che i Magazzini generali avessero scienza dell' infortunio per poterne fare la denunzia alla Mutua.

Per questi motivi, ecc.

causa di infortunio subito il 23 luglio 1903 nella miniera di Monteponi; agro di Iglesias, in lire 330.

Comparse le parti all' udienza fissata, per il Sindacato si opponeva la prescrizione dell' azione ed all' uopo si produceva un certificato del sottoPrefetto di Iglesias dal quale risulta che il Manconi ebbe a subire l'infortunio il 30 giugno 1903 e non il 23 luglio successivo. Il Manconi però soggiungeva che la prescrizione era stata interrotta dal fatto che il Sindacato molto tempo dopo l'infortunio aveva pagato un acconto sulle indennità dovute. Chiesto il rinvio della causa per deliberare sull'ammissibilità o meno della dedotta prova all' udienza del 17 novembre 1904 compariva il solo Sindacato il quale conchiudeva come sopra.

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rifiutato di liquidare indennità alcuna ritenendo l' infortunio non avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro; che lo stesso Sindacato abbia liquidato le indennità e ne abbia pagato solo una parte; che, infine il Sindacato abbia liquidato le indennità, ne abbia pagato un acconto e che dal Manconi si chieda il rimanente delle indennità liquidate e più la revisione del giudizio per essere nelle condizioni fisiche di lui intervenute modificazioni derivanti dall' infortunio.

Nel primo caso adunque era dovere del Manconi dimostrare come realmente egli era stato vittima di un infortunio in occasione di lavoro e per causa violenta, mentre su questo punto nulla ha dimostrato nè chiesto di provare.

Nel secondo caso il Manconi cambierebbe il titolo della sua domanda in quantochè non più l'infortunio sarebbe la sua ragione di pretendere ma la convenzione tra esso avvenuta ed il Sindacato colla liquidazione delle indennità e, d'altra parte avrebbe dovuto il Manconi provare la sussistenza e l'ammontare della liquidazione che invece nè provò nè soffrì di provare.

Nel terzo caso alle osservazioni precedentemente fatte uopo è aggiungere che la domanda del Manconi è inaccoglibile in quanto che, qualora l'infortunato chiede la revisione del primo giudizio, deve anzitutto esperire la pratica in via amministrativa a norma dell'art. 117 del Regolamento per la legge degli infortuni sul lavoro; ciò che parimenti il Manconi nè ha fatto nè ha chiesto di fare.

La incerta condotta del Manconi potrebbe dar luogo anche ad un' altra ipotesi, cioè che il Sindacato gli avesse liquidato le indennità ed egli non le avesse accettate; ma anche in questo caso, a norma dell art. 108 del citato regolamento, avrebbe dovuto il Manconi prima esperire la pratica in via amichevole seguendo le traccie del succitato articolo.

In ogni caso adunque deve respingersi l'istanza del Manconi ed è inu

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Il contratto di assicurazione, per quanto sia stricti juris, deve a norma dei principii generali del diritto essere interpretato secondo la comune intenzione delle parti contraenti, anzichè secondo il senso letterale delle parole; ed obbliga non solo a quanto è nel medesimo espresso ma a tutte le conseguenze che ne derivano secondo l'equità, l'uso e la legge.

Perciò nel contratto di assicurazione contro gli infortuni degli operai addetti ad un zuccherificio, sono compresi non solo i rischi inerenti alla confezione dello zucchero, che dura tre mesi, ma anche i rischi inerenti al lavoro di preparazione che dura tutto l'anno e che consiste nel carico e scarico degli ascensori e collocamento delle macchine.

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cottura dei sughi: caldaia sospesa a mezzo di tre apparecchi della forza di 50 e di 20 quintali.

La disputa è sulla questione se sia dovuta agli eredi del Bertini l'indennità d'infortunio, per il contratto di assicurazione con la società l'Alleanza: contratto dal quale, come tutti i lavoratori dello zuccherificio di Massalombarda, il Bertini era protetto.

La sentenza appellata ha ammessa codesta indennità sul cui ammontare non vi è contrasto: e l'ha ammessa, sul riflesso che, nella proposta a stampa dell' assicurazione accettata dalla società assicuratrice, ai n. 9 e 10, è stabilito, che si sarebbe fatto uso, nella fabbrica, tanto di macchine, quanto di monta-carichi, per addivenire al confezionamento dello zucchero. In cosi espressa pattuizione, per la sentenza appellata, è radicata la responsabilità della società assicuratrice per l' infortunio accaduto al Bertini.

Contro questa sentenza è insorta la società assicuratrice riproponendo, col gravame, lo stesso assunto, col quale si difese in prima sede: l' assunto, cioè, che non sia dovuta l' indennità d' infortunio, inquantochè, nella proposta di assicurazione, non è espresso il rischio, per il quale è avvenuta la morte del Bertini; il rischio del sollevamento o montaggio di un vacum.

Affida, il patrocinio della società appellante, tale suo assunto, alla considerazione che il contratto di assicura zione sia stricti juris, giusta l'autorità di scrittori antichi e moderni, stranieri e nazionali, pel quale concetto non è dato decampare dai rischi espressa mente enunciati nella polizza di assicurazione.

Afferma in proposito, che stricti juris fanno ritenere il contratto di assicurazione, anche gli art. 417, 420, 429, 432 e 434 cod. di comm., inquantochè gli art. 417 e 420 prescrivono che sieno determinati nel contratto i casi fortuiti e i rischi, l'assicuratore assume: l'art. 429 commina la nullità dell' assicurazione, se vengono falsa

mente od erroneamente dichiarate o taciute circostanze che possono influire sull'opinione del rischio: l'art. 432 libera l'assicuratore, se i rischi vengono trasformati o aggravati: e l'art. 434 pone a carico dell' assicuratore le sole perdite e danni che accadono per ragione. di casi fortuiti o di forza maggiore, dei quali ha assunto i rischi.

Rileva, infine, che a coteste norme di legge e gli analoghi insegnamenti della giurisprudenza sono informati gli art. III, V e XI della polizza di assicurazione dei lavoratori dello zuccherificio di Massalombarda: secondo i quali articoli, non danno diritto ad indennità le lesioni riportate nello esercizio di una professione diversa da quella dichiarata nella proposta: e l'impresa, azienda e industria, a cui sono addette le persone da assicurare, e le loro occupazioni speciali, debbono essere precisate nella proposta, in tutto quanto occorre alla determinazione del rischio e alla designazione dei lavori, per i quali l'assicurazione è contrattata, essendo esclusi, da questa, gl' infortuni non avvenuti nel normale esercizio dell'impresa, dichiarata nella proposta.

Ha osservato la Corte che il gravame non regge, non perchè inesatto l'assunto di diritto che con esso si propugna, bensi perchè fondato sopra un presupposto, cioè che nella polizza di assicurazione, da cui era protetto l'operaio Bertini, non fosse compreso il rischio, ossia il montaggio o collocamento a posto di una caldaia a vapore, pel quale è avvenuta la morte del Bertini medesimo. Invece, il vero è, che tale infortunio è ben compreso nel complesso dei rischi, inerenti al lavoro manovale alle macchine e caldaie a vapore, designato nel contratto di assicurazione.

In effetti, l'infortunio predetto è compreso, non pure nei rischi designati ai n. 9 e 10 delle proposte di assicurazione, rilevati dalla sentenza appellata, in quantochè si precisò, in essi, che vi sono 2 operai addetti a 2 ascensori o montacarichi di macchina

e 12 operai addetti a diverse specie di caldaie a vapore: ma è compreso, altresi, nei rischi designati ai n. 6 e 28 della proposta medesima, trovandosi, in quei patti, dichiarato: al n. 6, che l'assicurazione andava estesa tanto agli operai addetti alla lavorazione dello zucchero, che dura 3 mesi (dall' agosto all' ottobre circa) quanto agli operai che lavorano nello stabilimento per tutto l'anno: e al n. 28, che ben 100 operai sono addetti alle macchine. In vero, date coteste clausole contrattuali riesce chiaro e manifesto che, obbietto dell' assicurazione, fu fra l' altro il la voro manovale degli operai addetti alle macchine e alle caldaie a vapore tanto nella stagione propria della fabbricazione dello zucchero, quanto nelle altre stagioni dell' anno, in cui si preparano, si ristaurano e si rimpiazzano queste macchine e caldaie, per renderle atte alla predetta lavorazione. Quindi, con la designazione di tal lavoro, sono designati e determinati, in complesso tutti i rischi ad esso inerenti, tutti gli infortuni possibili, per causa del lavoro medesimo. Ora, non è controverso che il Bertini rimase vittima, appunto per un infortunio verificatosi, a causa del suo lavoro manovale, pel collocamento a posto di una caldaia a vapore.

Si è obbiettato dal patrocinio della società assicuratrice che cotesto collocamento a posto della caldaia a vapore in alto sito, è propriamente il cosi detto montaggio o sollevamento di una caldaia a vapore: e che il montaggio non è designato nella polizza di assicurazione, e non ha nulla di comune con la fabbricazione dello zucchero, i cui rischi furono unicamente obbietto dell' assicurazione.

Ma non è chi non veda l'infondatezza di tale rilievo, considerando che l'assicurazione dei rischi del lavoro operaio, inserviente ad una determinata industria, non può non abbracciare tutto il lavoro operaio ch'è necessario, non solo per la confezione dei prodotti dell' industria medesima,

ina altresi per la preparazione necessaria all'esercizio di essa: e che ogni specificazione, in proposito, non potrebbe non riescire monca, incerta e fonte di liti.

Senonchè, come già si è osservato, vi è di più, nel caso in esame. Vi è che, nel contratto di assicurazione, da cui era protetto il Bertini, sono espressamente compresi tanto i rischi inerenti alla confezione del prodotto industriale (la fabbricazione dello zucchero, che dura soli tre mesi dell'anno) quanto i rischi inerenti al lavoro di preparazione, per la confezione di tal prodotto: lavoro di preparazione che dura tutto l'anno. E considerato che vi sono segnati molti operai, pel lavoro manovale inserviente alle macchine, per tutte le stagioni, non è chi non. vede, che vi è compreso, in cotesto lavoro, quello relativo alle caldaie per prepararle, spostarle, restaurarle e ricollocarle al loro posto, in alto: ossia, il montaggio, nella stazione anteriore alla fabbricazione dello zucchero: lavoro necessario, al fine di rendere le macchine atte al funzionamento della industria, ossia alle fabbricazione predetta.

D'altra parte, perchè il lavoro manovale del montaggio delle caldaie dovrebbe andare escluso, se nel contratto nessuna eccezione o riserva è formulata per l'assicurazione del lavoro manovale in genere, inserviente alle macchine? Una esclusione pel montaggio, dati i precisati termini della contrattazione, non potrebbe essere che arbitraria: la quale, se fosse lecito, potrebbe andare estesa, di arbitrio in arbitrio, a tutti gl' infortuni possibili, portando cosi, il contratto di assicurazione ad una semplice larva, in frode della legge, che obbligò la protezione degli operai, mediante l'assicurazione, non da taluni, ma da tutti gl' infortuni per causa di lavoro.

Si comprenderebbe l' esclusione del montaggio delle caldaie, se il Bertini fosse stato colpito da infortunio nell'atto che avesse diretto tal lavoro, in

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