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Questo brevetto dev' essere vidimato ogni anno dall' ispettore, ed in mancanza di questa formalità cessa di essere valevole.

Il servizio del pilotaggio è diretto da un capo pilota che ha tre uffizi: uno a Galatz, un'altro a Braila ed un terzo a Tulcia, e da un sotto-capo pilota residente a Sulinà.

Soltanto i piloti brevettati del servizio fluviale hanno facoltà di pilotare i bastimenti durante la navigazione fra Sulinà e Braila, tanto alla montato quanto alla discesa, ma è loro proibito, salvo a quelli dei piroscafi che fanno viaggi periodici, di pilotarli alla barra della foce di Sulinà.

Sono però autorizzati ad esercitare il pilotaggio alla barra di Sulinà a richiesta dell' Autorità del porto, i piloli fluviali muniti del brevetto di pilota ausiliare fella foce. (Art. 135.)

Art. 87. I diritti di pilotaggio sono compresi nelle tasse di navigazione. I bastimenti che non pagano diritti di navigazione e che volontariamente od in virtù delle disposizioni del Regolamento prendessero un pilota, pagheranno per un pilota di Ia classe la somma fissa di 15 frc. al giorno, e per un pilota di II classe quella di 10 frc. al giorno durante il tempo che il pilota resterà a bordo.

Art. 88. I piloti fluviali non possono uscire dal Danubio per pilotare un battello in mare. (Art. 135.)

Art. 91. I piloti brevettati sono obbligati a denunziare sia all' Ispettore, sia al Capitano del porto di Sulinà, le contravenzioni commesse in loro presenza.

Resta proibito ai piloti fluviali d'interessarsi sia diretamente, sia indiretamente, in veruna operazione od intrapresa di allegio avente per iscopo di rimettere a galla un bastimento incagliato.

È loro proibito, sotto pena di destituzione, di accettare dal capitano una rimunerazione oltre della tassa regolamentare di pilotaggio.

Ogni capitano che avrà offerto al pilota incaricato di pilotare la sua nave una simile gratificazione, soggiaccierà ad una multa. (Art. 135.)

Art. 151. L'Ispettore della navigazione ed il Capitano del porto di Sulinà giudicano delle contravvenzioni commesse

nel distretto della loro giurisdizione contro le disposizioni del presente Regolamento, e pronunciano in prima istanza l'applicazione delle multe incorse in ragione di questa contravvenzioni.

L'Ispettore della navigazione ed il Capitano del porto di Sulinà pronunciano sentenza dopo una istruttoria sommaria risultante dall'esame e dalla constatazione dei fatti, dalla deposizione dei testimoni, nonchè dalla dichiarazioni delle parti, che dovranno sempre venir citate, interrogate ed al bisogno sentite in via contraddittoria.

Se esse non se presentano o non inviano le loro dichiarazioni in iscritto, veranno dichiarati in contumacia, locchè verrà constatato nella sentenza.

In mancanza di un guidizio di condanna pronunciato in prima istanza, la Commissione ha la facoltà di riassumere la questione nei tre mesi dopo la dichiarazione di non farsi luogo del guidice di prima istanza, ed in tal caso, essa giudica in prima ed ultima istanza.

Se la contravvenzione è stata commesse durante un viaggio alla discesa, la notificazione della sentenza è fatta a Sulinà nella cancelleria dell'Autorità consolare o locale, dalla quale dipende la parte condannata ed è fatta alla stessa Autorità nel porto di destinazione del bastimento allorchè la contravvenzione è stata commessa durante il viaggio alla montata; è valida anche la notificazione fatta personalmente al contravventore.

Il tenore del § 39 delle istruzioni per l'Ispettore della navigazione sul basso Danubio, viene modificato come segue:

Disposizioni

modificanti gli articoli 32, 36 e 42 del regolamento di navigazione e di polizia del basso Danubio tolte dal protocollo dd. Galatz 8 maggio 1895 No. 537 della commissione, europea del Danubio.

Il tenore degli articoli 32, 36 e 42 del regolamento di navigazione e di polizia applicabile al basso Danubio viene modificato nel mode seguente:

Articolo 32.

Nessun bastimento può dirigersi traverso alla rotta seguita da un altro bastimento in maniera da impedirlo nella

sua corsa.

Allorchè un bastimento risalendo il fiume si trova esposto ad incontrare un bastimento che naviga alla discesa in un punto che non offra larghezza sufficente, deve arrestarsi al disotto del passaggio sino a che l'altro lo labia oltrepassato. Se il bastimento che risale è già inoltrato nel passaggio al momento dell'incontro, il bastimento che discende è obbligato di arrestarsi al disopra sino a che la via sia libera. (Art. 129.)

Articolo 36.

Allorchè un bastimento a vapore vuol oltrepassare un altro bastimento a vapore che naviga nella stessa direzione, gliene fa il segnale, avanti di essere artivato a piccola distanza, con cinque tocchi di fischio, ed agitando una bandiera ad asta sul castello di prora o issando a mezz' asta una bandiera bleu durante il giorno, ovvero un fanale acceso a vetro bianco, durante la notte. A questi segnali il bastimento che naviga avanti si scosta a sinistra e dà passaggio all' altro bastimento il quale prende la destra; appena il bastimento che segue trovasi alla distanza di mezza lunghezza di bastimento da quello che lo precede o dalla coda del convoglio da esso rimorchiato, quest' ultimo deve rallentare la sua corsa sino a che lo abbia oltrepassato. (Art. 129.)

Articolo 42.

I capitani o conduttori di rimorchiatori, che nagia con convoglio o senza, sono obbligato all' osservanza di tutte le disposizioni che procedono; devono specialmente conformarsi alle prescrizioni degli articoli 36, 37 e 38, allorchè un convoglio vuole oltrepassare un altro; fuori di questo caso, due convogli non possono giammai trovarsi a lato uno dell' altro, sia all' ancoraggio, sia nel corso del viaggio.

Nel caso d'incontro con bastimenti a vela od a vapore che facciano via in senso contrario, il rimochiatore, se risale il fiume, ha la facoltà di allontanarsi dalle prescrizioni dello Articolo 34, per tenersi fuori della corrente se può farlo senza pericolo per i bastimenti incontrati.

Il rimorchiatore è obbligato d'altronde, se si serve di questa facoltà, a fare i segnali prescriti dai precedenti articoli 34 e 37.

I rimochiatori devono munirsi d'un albero dell' altezza di metri 15, misurati dal livello dell' acqua, ed issare alla testa di quest' albero durante il giorno e navigando con convoglio, una bandiera rettangolare bleu cupo di sei piedi di larghezza e quattro di altezza. (Art. 129.)

Ad Artikel,,Staatsdienstbarkeiten".

Auszug aus dem Staatsvertrag zwischen Österreich-Ungarn, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Russland und der Türkei. Geschlossen zu Berlin am 13. Juli 1878 (R. G. Bl. VIII, 1879).

Art. XXV. Die Provinzen Bosnien und Hercegovina werden von Österreich-Ungarn besetzt und verwaltet werden. Da die österreichisch-ungarische Regierung nicht wünscht, die Verwaltung des Sandschaks von Novi-Bazar, welches sich zwischen Serbien und Montenegro in südöstlicher Richtung bis über Mitrovitza hinaus erstreckt, auf sich zu nehmen, wird die ottomanische Verwaltung dort weiter in Wirksamkeit verbleiben. Nichtsdestoweniger behält sich Österreich-Ungarn, um die Aufrechthaltung des neuen politischen Zustandes, ebenso wie die Freiheit und Sicherheit der Communicationswege zu sichern, das Recht vor, im ganzen Umfange dieses Theiles des ehemaligen Vilajets von Bosnien Garnisonen zu halten und militärische, sowie Handelsstraßen zu besitzen.

Zu diesem Zwecke behalten sich die Regierungen von Österreich-Ungarn und der Türkei eine weitere Verständigung über die Details vor.

Art. XXVI. Die Unabhängigkeit Montenegros wird von der hohen Pforte und von allen jenen hohen vertragschließenden Theilen anerkannt, welche sie bis jetzt noch nicht zugegeben hatten.

Art. XXVIII. Die neuen Grenzen Montenegros sind folgendermaßen festgestellt worden:

Die neue Grenze durchschneidet den See (von Scutari) bei dem Inselchen Gorica-Topal, geht von Gorica-Topal aus

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